Il Comune di Prato ha emesso varie Ordinanze per Gestire la Raccolta Differenziata e non:
ORDINANZA 860 DEL 28/04/2010 LETTERA c)
Le attrezzature e i contenitori sono dati all'utenza in comodato gratuito e da questa devono essere tenuti secondo le regole “del buon padre di famiglia”. L’utenza deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dalla presente ordinanza;
ORDINANZA 860 DEL 28/04/2010 LETTERA h)
I contenitori consegnati alle utenze devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza e custoditi correttamente;
ORDINANZA 860 DEL 28/04/2010 LETTERA q)
Il lavaggio dei contenitori rigidi deve essere eseguito a cura dell’utenza;
ORDINANZA 860 del 28/04/2010 e succ.
L’amministratore, in qualità di legale rappresentante del Condominio, si impegna a gestire e tutelare i diritti a esso correlati e, per la sua qualità di mandatario, è tenuto a eseguire gli obblighi contrattualmente assunti con la “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1710 c.c.).
(art. 1710 c.c. OBBLIGO DI DILIGENZA - L’amministratore deve adempiere ai suoi doveri con precisione, scrupolo e oculatezza, criteri che, di volta in volta, dovranno essere accertati in base al caso concreto);
Parlando di normative nell'osservare l’Ordinanza 860 del 28/04/2010 e succ. modifiche, è importante sapere che:
La Detergenza dei Bidoni usati per “la raccolta Differenziata e non”, costituisce un rifiuto speciale non pericoloso (cod. Cer. 16.10.02)
Smaltimento Rifiuto Speciale & Dg.ls. 152/06 Art 188
Articolo 192 c.c. DIVIETO DI ABBANDONO
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
È inoltre vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere (vedi la detergenza), allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterrane (grate condominiali).
DL.gs 155/06 Articolo 188
Gli Amministratori di Condominio di cui sono mandatari del servizio di prestazione rivolgendosi a chiunque effettui produzione di rifiuti dovuti a manutenzione, pulizia, e assistenza, sono obbligati ad affidare l’incarico ad azienda competente ed in regola con le autorizzazioni previste, vige infatti l’obbligo di rispetto della Legge 156/06 Art.188
Legge 156/06 Art.188
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:
(comma così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014)
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Per le Ditte che svolgano il servizio di Detergenza e trasporta il rifiuto derivato dalla Detergenza è obbligatorio:
Codice Certificato 16.10.02
- deve essere iscritta all’Albo Gestori Rifiuti Art 212 del D.lgs 152/06
- deve essere autorizzato anche il mezzo , adibito al trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non Art.212 del D.lgs 152/06
- deve essere iscritta al SISTRI avendo i registri per lo smaltimento rifiuti aggiornati, formulari ecc...